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L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

N. 463 ALBO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BREVI CENNI SULLE PROCEDURE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è una riforma organica della normativa sulle procedure concorsuali e di gestione della crisi, entrata in vigore per affrontare in maniera tempestiva ed efficace le situazioni di difficoltà economica e finanziaria delle imprese e dei consumatori. Uno degli obiettivi principali è favorire la tempestiva emersione delle crisi per salvaguardare la continuità aziendale e tutelare i creditori.

 

Una parte rilevante del Codice riguarda le procedure di sovraindebitamento, ovvero strumenti giuridici destinati a soggetti non fallibili che si trovano in condizioni di crisi finanziaria eccessiva rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali. Tali procedure sono rivolte principalmente a consumatori, piccoli imprenditori agricoli, liberi professionisti e aziende minori sotto la cosiddetta "soglia fallimentare".

 

Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice si distinguono in:

Le procedure di sovraindebitamento comportano dei vincoli specifici, tra cui:

  • L’obbligo di presentare documentazione dettagliata e attendibile della situazione economica e finanziaria.

  • Il rispetto di precisi termini procedurali e obblighi informativi verso creditori e tribunale.

  • Il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per la gestione tecnica della procedura.

Queste procedure sono state introdotte per consentire una gestione ordinata delle crisi finanziarie individuali e aziendali di minori dimensioni, evitando situazioni di insolvenza irreversibile e garantendo contemporaneamente equità nella soddisfazione dei creditori.

 

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

    • Rivolto esclusivamente al consumatore privato.

    • Non richiede il consenso unanime dei creditori, ma la sola omologazione del Tribunale che valuta meritevolezza e fattibilità.

    • Il consumatore deve dimostrare buona fede e assenza di colpa grave nell’indebitamento.

  2. Concordato minore (ex Accordo di Composizione della Crisi):

    • Indirizzato a piccoli imprenditori, professionisti e imprese sotto soglia.

    • Prevede una proposta ai creditori per la ristrutturazione del debito con possibilità di stralcio parziale e dilazioni.

    • Necessita dell’approvazione di creditori rappresentanti la maggioranza semplice del debito, cioè superiore al 50%.

    Approfondimento sul Concordato Minore:

     

    Il concordato minore è una procedura specifica che consente ai soggetti cosiddetti "sotto soglia fallimentare" di raggiungere un accordo con i propri creditori per il risanamento economico e finanziario. Il significato di "impresa sotto soglia fallimentare" riguarda quelle imprese che non superano determinati parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, generalmente relativi al fatturato, al patrimonio e al livello di indebitamento. Tali parametri sono stabiliti dalla legge per definire quali imprese possano accedere alle procedure di sovraindebitamento invece che alle procedure concorsuali tradizionali, come il fallimento o il concordato preventivo ordinario.

     

    In particolare, le imprese sotto soglia fallimentare sono caratterizzate da:

    • Fatturato annuo non superiore ai limiti previsti dalla legge.

    • Un patrimonio inferiore a determinati valori stabiliti normativamente.

    • Una struttura organizzativa e dimensionale modesta.

    Questi parametri fanno sì che tali imprese possano beneficiare della procedura del concordato minore, finalizzata a garantire una maggiore semplicità procedurale e una più rapida risoluzione della crisi.

  3. Liquidazione controllata:

    • Rivolta a soggetti sovraindebitati che non hanno possibilità di risanamento tramite altre procedure.

    • Comporta la liquidazione di tutti i beni del debitore, con la distribuzione del ricavato ai creditori secondo precise regole.

    • A conclusione della procedura, il debitore può ottenere l'esdebitazione, liberandosi dai debiti residui.

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