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OCC ROMA
L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
N. 463 ALBO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BREVI CENNI SULLE PROCEDURE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è una riforma organica della normativa sulle procedure concorsuali e di gestione della crisi, entrata in vigore per affrontare in maniera tempestiva ed efficace le situazioni di difficoltà economica e finanziaria delle imprese e dei consumatori. Uno degli obiettivi principali è favorire la tempestiva emersione delle crisi per salvaguardare la continuità aziendale e tutelare i creditori.
Una parte rilevante del Codice riguarda le procedure di sovraindebitamento, ovvero strumenti giuridici destinati a soggetti non fallibili che si trovano in condizioni di crisi finanziaria eccessiva rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali. Tali procedure sono rivolte principalmente a consumatori, piccoli imprenditori agricoli, liberi professionisti e aziende minori sotto la cosiddetta "soglia fallimentare".
Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice si distinguono in:
Le procedure di sovraindebitamento comportano dei vincoli specifici, tra cui:
L’obbligo di presentare documentazione dettagliata e attendibile della situazione economica e finanziaria.
Il rispetto di precisi termini procedurali e obblighi informativi verso creditori e tribunale.
Il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per la gestione tecnica della procedura.
Queste procedure sono state introdotte per consentire una gestione ordinata delle crisi finanziarie individuali e aziendali di minori dimensioni, evitando situazioni di insolvenza irreversibile e garantendo contemporaneamente equità nella soddisfazione dei creditori.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Rivolto esclusivamente al consumatore privato. Non richiede il consenso unanime dei creditori, ma la sola omologazione del Tribunale che valuta meritevolezza e fattibilità. Il consumatore deve dimostrare buona fede e assenza di colpa grave nell’indebitamento. Concordato minore (ex Accordo di Composizione della Crisi): Indirizzato a piccoli imprenditori, professionisti e imprese sotto soglia. Prevede una proposta ai creditori per la ristrutturazione del debito con possibilità di stralcio parziale e dilazioni. Necessita dell’approvazione di creditori rappresentanti la maggioranza semplice del debito, cioè superiore al 50%. Approfondimento sul Concordato Minore: Il concordato minore è una procedura specifica che consente ai soggetti cosiddetti "sotto soglia fallimentare" di raggiungere un accordo con i propri creditori per il risanamento economico e finanziario. Il significato di "impresa sotto soglia fallimentare" riguarda quelle imprese che non superano determinati parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, generalmente relativi al fatturato, al patrimonio e al livello di indebitamento. Tali parametri sono stabiliti dalla legge per definire quali imprese possano accedere alle procedure di sovraindebitamento invece che alle procedure concorsuali tradizionali, come il fallimento o il concordato preventivo ordinario. In particolare, le imprese sotto soglia fallimentare sono caratterizzate da: Fatturato annuo non superiore ai limiti previsti dalla legge. Un patrimonio inferiore a determinati valori stabiliti normativamente. Una struttura organizzativa e dimensionale modesta. Questi parametri fanno sì che tali imprese possano beneficiare della procedura del concordato minore, finalizzata a garantire una maggiore semplicità procedurale e una più rapida risoluzione della crisi. Liquidazione controllata: Rivolta a soggetti sovraindebitati che non hanno possibilità di risanamento tramite altre procedure. Comporta la liquidazione di tutti i beni del debitore, con la distribuzione del ricavato ai creditori secondo precise regole. A conclusione della procedura, il debitore può ottenere l'esdebitazione, liberandosi dai debiti residui.




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