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OCC ROMA
L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
N. 463 ALBO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGOLAMENTO dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
OCC ROMA
ASSODEBITORI - Sede territoriale di Roma ( RM )
Iscrizione al n. 463 sezione A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014
Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012
n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge del
17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo istituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a della L.
8/11/2000 n. 328. Esso contiene norme di autodisciplina ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della
Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Disciplina in
particolare l’organizzazione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito
Organismo) OCC ROMA - Sede territoriale di Roma (RM). L’organismo eroga il servizio di gestione della crisi
da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di
gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’Organismo nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Il presente Regolamento o i suoi allegati potranno essere modificati dal Referente
previa verifica del Responsabile della tenuta del Registro di cui al del decreto del Ministero della Giustizia,
di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Le modifiche non
avranno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e
trasparenza.
Art. 2 – Funzioni e obblighi
L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e seguenti della legge 3/2012 e successive
modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e seguenti del decreto n. 202/2014.
Art. 3 – Iscrizione
Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente, ovvero il Referente in qualità di suo
procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del Registro degli organismi autorizzati alla
gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Art. 4 – Formazione dei Gestori della Crisi
Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il
professionista sia in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014.
Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto n. 202/2014 sono applicabili le disposizioni
contenute nell’art. 19 del citato decreto.
Art. 5 – Organi
Ai fini della gestione dell’organismo e delle procedure da sovraindebitamento da esso amministrate
attenendosi alle norme dettate dalla legge 3/2012, sono istituiti i seguenti organi:
a) Referente;
b) Segreteria amministrativa.
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Art. 6 – Referente
Il referente cura l’organizzazione e la gestione dell’organismo:
a) esamina le domande e decide sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
c) decide sull’ammissibilità delle domande presentate;
d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
e) è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’organismo
nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal decreto n. 202/2014 e dal presente regolamento;
f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovraindebitamento
creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre associazioni in grado di dare risposte
concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese;
i) il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di
cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative e i
requisiti dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le
misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10,
comma 5, del decreto 202/2014.
Art. 7 – Segretaria amministrativa
La Segreteria amministrativa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della
crisi. È tenuta a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro, anche informatico, per ogni
procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati
identificativi del debitore in stato sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del
procedimento e al relativo esito.
La Segreteria amministrativa potrà accettare le domande dei debitori presentate a mani o a mezzo pec. La
Segreteria amministrativa:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina
del gestore della crisi;
b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente
per la eventuale ammissione;
c) verifica l’effettuazione dei pagamenti dei debitori per l’attività prestata.
Art. 8 – Gestore della Crisi
La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i
nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo. Il referente distribuisce equamente gli incarichi
tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell’importanza della situazione di crisi del
debitore.
Un Gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre. Si è
ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di
interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà
dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte
le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione
della crisi.
Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche
funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di
consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.
Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e
di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n.
202/2014.
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Art. 9 – Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore
Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione
dell’incarico. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una
dichiarazione di indipendenza.
Il gestore della crisi ha l’obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una
dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a
coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura
personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il
tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole
dubbio di compromissione della propria indipendenza della neutralità e imparzialità. Il gestore è altresì
tenuto a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni
contenute nel decreto n. 202/2014. La dichiarazione deve essere comunicata al Tribunale ai sensi di quanto
previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell’accettazione il referente
comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.
Art. 10 – Requisiti di professionalità e onorabilità del gestore
Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla
disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il
gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014.
Art. 11 – Ausiliari del gestore
Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque
responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.
L’ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e
direttamente e vi sia relazione diretta tra l’ausiliario e il gestore.
I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall’organismo così come previsto
dall’art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L’Organismo può avvalersi anche di esperti in
materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così
previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.
Art. 12 – Rinuncia all’incarico
Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va
portata a conoscenza dell’organismo e del referente tramite pec.
In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il
debitore. Si applica l’art. 8 del presente regolamento.
Art. 13 – Incompatibilità e decadenza
Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono
dall’incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite direttamente dall’Organismo
medesimo.
Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e
a quanti svolgono funzioni individuate nel presente regolamento:
a) sono legati al debitore e a coloro che svolgono interesse nell’operazione di composizione o liquidazione
da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza.
b) Non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il
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tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque
anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo dello stesso.
Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al
presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza neutralità ed imparzialità
rispetto al debitore.
Art. 14 – Obbligo di riservatezza
Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla
trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge 3/2012 e ai sensi del Decreto n.
202/2014.
I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a
terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L’Organismo, per lo
svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a
quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e
alle informazioni contenute nelle banche date come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge 3/2012 così
come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.
Art. 15 – Compensi spettanti all’organismo di composizione ed ai gestori della crisi
La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo
con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni di cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti,
D.M. n. 202/2014. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le
attività accessorie alla stessa. All'organismo spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in
una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'mporto del compenso determinato a norma delle disposizioni di
cui al capo III, sezione I, artt. 14 e seguenti, D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso non sono vincolanti per la
liquidazione medesima.
Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso
all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità
delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con
l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Art. 16 – Responsabilità
L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento
della prestazione.
All. A)
Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi
(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014) Legge 3 del 27 Gennaio 2012 e successive modifiche
Art. 1 – Indipendenza
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Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né
commerciale, né lavorativo.
Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la
sensazione di imparzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito
consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.
Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire
condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.
Art. 2 – Imparzialità
Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.
Art. 3 – Neutralità
Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura da
sovra indebitamento.
Art. 4 – Integrità
È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.
Art. 5 – Competenza
Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e
con il continuo aggiornamento sulla normativa da sovra indebitamento. Prima di accettare la nomina il
gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non
si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnatagli.
Art. 6 – Diligenza e onerosità
Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità
indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
Art. 7 – Riservatezza
Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla
procedura di sovra indebitamento.
Art. 8 – Correttezza e lealtà
Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità,
tempestività e sollecitudine. La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina
comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di
chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura
a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di
legge.
Regolamento depositato presso il Ministero della Giustizia




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